STATUTO GRUPPO STORICO ARZBERG
VALLE DI NON – APS-ETS
Art. 1 – Denominazione e sede
1. L’Associazione non riconosciuta denominata "Gruppo Storico Culturale Arzberg Valle di Non", già
nata come “Amici di Castelfondo” e poi “Amici di Castelfondo e Val di Non”, di seguito indicata anche
come “Associazione” è regolata dal Decreto Legislativo 117 del 2017 (Codice Terzo Settore) e dalle norme
del Codice Civile in tema di associazioni.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Novella. Essa può operare con le sue attività anche
presso altre sedi. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune Novella non
comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva
comunicazione agli uffici competenti.
3. L’Associazione opera in territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. Ha durata
illimitata.
4. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore RUNTS e, ad
avvenuta iscrizione, l’Associazione diventerà “Gruppo Storico Culturale Arzberg-Valle di Non- APS - ETS”.
Fino all’istituzione del RUNTS l’acronimo “APS” potrà comunque essere inserito nella denominazione
sociale qualora l’Associazione risulti iscritta al registro provinciale.
Art. 2 – Attività generali, finalità, attività specifica
1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui
principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,
delle seguenti attività di interesse generale:
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle
attività di interesse generale di cui al presente articolo;
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
3. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
Promozione e salvaguardia dei valori culturali e sociali della realtà regionale;
Perpetuare attraverso i tempi le tradizioni storiche, culturali;
Sviluppare relazioni, scambi fra i Gruppi in occasioni di manifestazioni storico culturali
collaborando altresì con organizzazioni ed associazioni culturali, turistiche e folcloristiche ed Enti Pubblici o
Privati;
Collaborare con analoghi sodalizi storico-culturali, aderire, affiliarsi e/o stipulare convenzioni e
contratti con Federazioni, Enti, Organismi Nazionali ed Internazionali che perseguono gli stessi scopi;
Incrementare la conoscenza della cultura e della storia del proprio territorio;
4. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività preordinate e conseguenti a quelle sopra definite e
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie od opportune per la realizzazione delle
proprie finalità sociali attraverso la seguente attività specifica:
ricerche storiche, culturali ed informative in genere;
spettacoli culturali e storico rievocativi;
danza storica;
spettacoli teatrali;
arcieria storica;
mostre;
laboratori;
pubblicazioni a stampa divulgative;
corsi a carattere formativo;
cura e gestione di siti, musei e strutture di interesse storico culturale.
L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di
interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i
limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo
settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
È caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti e doveri
fra gli associati, dell’elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e
dall’obbligatorietà del bilancio.
L’Associazione aderisce alla Federazione provinciale di riferimento.
Art.3 – Durata
1. La durata dell’associazione è illimitata. La chiusura dell’Associazione e il termine della sua attività
potranno essere deliberati solo dall’ assemblea straordinaria dei soci giusta l’art. 22.
Art.4 – Ammissione
1. Possono essere ammessi come associati le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le
quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di
lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione
sociale
3. Gli enti sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio
Direttivo.
4. Sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che hanno dato un particolare
contributo all’ attività dell’Associazione ed alle quali il Consiglio Direttivo ha voluto assegnare questo
riconoscimento. Essi sono esenti dal pagamento della quota annuale ed hanno diritto di assistere alle
assemblee come uditori.
5. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al
Consiglio Direttivo, che decise sull’ammissione o rigetto. L’esito viene comunicato per iscritto;
6. Il socio dovrà accettare il presente Statuto e il Regolamento redatto e aggiornato dal Consiglio
Direttivo.
7. Il socio minorenne è rappresentato dal genitore o tutore legale.
8. Ai soci ordinari è richiesto il versamento di una quota annuale che il Consiglio Direttivo deciderà in
base al costo dell’assicurazione individuale e le affiliazioni.
9. La quota associativa non è trasmissibile.
10. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art. 5- Diritto e Doveri dei Soci
1. Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipare nelle assemblee sociali,
nonché dell’elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato
minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in
rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto. Gli associati minorenni non sono computati
ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari;
2. Il socio ha diritto all’esame e consultazione dei libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo.
3. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative dell’Associazione secondo le modalità
stabilite nell’ apposito regolamento.
4. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo nonché delle modalità associative.
5. E’ dovere del socio adottare comportamenti conformi allo spirito e finalità dell’associazione,
tutelandone il nome, nonché nei rapporti e relazioni interne.
6. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle
attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo
a propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e
al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere
superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli
associati. La partecipazione a tutte le manifestazioni organizzate dall’associazione è riservata ai soli soci
tranne eccezioni che il Consiglio direttivo riterrà di volta in volta opportune.
Art.6- Cessazione del rapporto associativo e provvedimenti disciplinari
1. I soci cessano di appartenere all’ Associazione nei seguenti casi:
Per recesso volontario.
Per mancanza di pagamento della quota associativa entro i termini previsti. Il socio decaduto può
presentare nuova domanda di ammissione.
Per scioglimento dell’Associazione.
Per espulsione deliberata dalla maggioranza del Direttivo, pronunciata contro il socio che commette
gravi inadempienze societarie, azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’ Associazione, danni materiali o
morali, o che, con la sua condotta, è causa di ostacolo al buon andamento dell’Associazione o ancora che per
tre anni consecutivi, pur iscritto, vi sia dal socio totale inattività. Il provvedimento di espulsione dev’essere
motivato.
Il socio espulso non può più essere ammesso.
Il Direttivo può emanare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un
contegno contrario alle regole dell’Associazione o del corretto comportamento.
Sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.
Il socio può impugnare i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo di fronte all’ Assemblea
ordinaria dei soci.
Art. 7 – Organi
1. Gli organi sociali sono:
L’Assemblea dei soci
Il Consiglio Direttivo
Art. 8 - Assemblea
1. L’ assemblea generale dei soci l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola
con il versamento della quota annuale. Non è ammessa alcuna forma di delega per il voto dei soci.
Art.9- Compiti dell’Assemblea
1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria dovrà avvenire, a cura del Presidente, almeno una volta
l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
2. La convocazione avverrà almeno 15 giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso
nella sede dell’Associazione e contestuale invito scritto cartaceo o email ai soci. La seconda convocazione
deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
3. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale
alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel
luogo in cui si trova il Presidente con il Segretario per la stesura e la sottoscrizione del verbale.
4. L’ Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:
Bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
Relazione del Presidente sull’ attività svolta e su quella programmatica.
Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo
Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
Decide su qualsiasi altra materia nell’ ordine del giorno che non rientri nell’ Assemblea straordinaria
5. L’assemblea dei soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a:
Modifiche da apportare allo Statuto.
Deliberare su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
Art. 10 – Validità dell’Assemblea
1. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammessa alcuna forma di delega per il voto dei soci.
L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli
associati
2. L’ Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con un voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida con qualunque numero di soci intervenuti.
3. La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta dalla maggioranza dei membri Consiglio
Direttivo ovvero 1/5 dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente
dell’Associazione indicando l’ordine del giorno proposto. In ogni caso l’Assemblea straordinaria dovrà
essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione, l’assemblea
straordinaria in prima e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due
terzi) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, l’assemblea straordinaria delibera, sia
in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati aventi
diritto di voto.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione
del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45,
c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo
settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del
Terzo settore.
Art.11- Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino a dodici membri con età maggiorenne,
eletti dall’ Assemblea.
2. Gli eletti rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario, oppure se ne
viene fatta richiesta da almeno un Consigliere. La convocazione avviene con avviso scritto o email almeno 2
giorni prima della riunione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Può riunirsi anche in videoconferenza. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso
di parità preverrà il voto del Presidente.
5. Del consiglio viene redatto apposito verbale da sottoscrivere da Presidente e Verbalizzante e
archiviare.
6. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
7. La carica di Consigliere si perde per:
Dimissioni.
Revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi
dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo
degli interessi dell’Associazione.
Perdita della qualità di associato.
Art.12 - Dimissioni
1. Se per qualsiasi ragione, durante l’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti
provvederanno a far subentrare il primo dei membri non eletti. I subentranti resteranno in carica fino alla
scadenza dei Consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per
qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 13 Compiti del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
Attuare le finalità previste dallo Statuto, dal Regolamento e le decisioni dell’Assemblea dei soci.
Nominare fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
Decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati.
Approntare il programma dell’attività sociale.
Redigere la bozza di bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’ Assemblea.
Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo
reputi necessario o sia chiesto dai soci o da membri del direttivo.
Decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare.
Deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e
strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
Nominare soci onorari.
Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’ attività.
Decidere sull’adesione a Federazioni di carattere nazionale, interprovinciale, provinciale o regionale
avente medesime finalità.
Decidere se aderire o meno a gemellaggi con Associazioni di carattere nazionale, interprovinciale,
provinciale o regionale aventi gli stessi scopi.
Disporre per la migliore organizzazione interna anche come forma educativa, sociale e di costume.
Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità
istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione
Art. 14- Il Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in
giudizio. Presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; se assente, è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente può dare delega di rappresentanza ad un membro del Consiglio Direttivo. La carica di
Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione. La
carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo. In caso di dimissioni, inabilità o morte del Presidente, il Consiglio Direttivo si attiverà ad eleggere
un nuovo Presidente fra i suoi membri, il quale scadrà a fine consigliatura. Dura in carica cinque anni.
2. Il presidente
firma gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
cura l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
adotta, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 30 giorni alla ratifica da parte
del Consiglio Direttivo;
Art.15 - Il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo
assumendone la rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti ed in quelle mansioni nella quali sia
espressamente delegato. Dura in carica cinque anni.
Art. 16 Il Segretario
Il Segretario redige i verbali di ogni assemblea e direttivi.
Art.17 - Libri sociali
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L’Associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Art.18 - Il Bilancio
1. Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio preventivo e consuntivo dell’anno sociale.
2. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economica- finanziaria dell’Associazione.
Art. 19 Anno Sociale
1. L’ anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.
Art.20- Patrimonio
1. Il Patrimoni dell’Associazione è costituito da:
beni mobili ed immobili di proprietà dell’ Associazione.
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio.
eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
premi e riconoscimenti conseguiti nell’ attività.
2. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo
settore;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti
in materia.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta,
di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.21- Clausola Compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra Associazione ad i soci medesimi saranno devolute all’ esclusiva
competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo
con funzioni di Presidente; dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Trento.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarne all’ altra con
lettera raccomandata da inviarsi entro il termine di venti giorni dalla data dell’evento originante la
controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a
conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L’ altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni
dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, per
richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Trento.
4. Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad
ogni effetto, come irrituale.
Art. 22 Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto vale quanto stabilito dal Decreto Legislativo
117 del 2017 (Codice Terzo Settore), dal Codice Civile e dalle norme vigenti.
Arsio, Brez, Novella Il Presidente
16 Gennaio 2022 Mirko Ceccato
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